Albo Nazionale Gestori Ambientali
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CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
NORMATIVA
L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D. Lgs. 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D. Lgs. 22/97.
L’art. 212, oltre a contenere disposizioni di immediata applicazione, prevede l’emanazione di futuri decreti attuativi. Fino alla emanazione di detti decreti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 30 del D. Lgs. 22/1997.
Fino alla emanazione di detti decreti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 30 del D. Lgs. 22/1997 “Decreto Ronchi”, ed in particolare:
⦁ il D.M. 28.04.1998 n. 406 recante il regolamento dell’Albo;
⦁ il D.M. 23.04.1999 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie per le imprese di trasporto dei rifiuti;
⦁ il D.M. 05.02.2004 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie per le imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto;
⦁ il D.M. 05.04.2005 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie per le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti.
GENERALITÀ
L’Albo è costituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è articolato in un Comitato nazionale ed in sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.
L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di:
⦁ raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
⦁ raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;
⦁ bonifica dei siti;
⦁ bonifica di beni contenenti amianto;
⦁ commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
⦁ gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di terzi.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.
Ogni provvedimento è deliberato dalla Sezione regionale dell’albo dove ha sede legale l’impresa interessata, la quale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda delibera sull’accoglimento o rigetto della stessa. Entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda, l’interessato deve presentare le previste garanzie finanziarie. La Sezione regionale delibera l’accettazione delle garanzie e formalizza il provvedimento di iscrizione.
Le attività sottoposte ad iscrizione sono inquadrate in diverse categorie dal DM 406/1998. A loro volta esse sono suddivise in classi in relazione alle dimensioni delle attività oggetto di iscrizione.
Questi parametri influenzano l’importo delle garanzie da prestare. Per l’elencazione completa ed i relativi importi delle fideiussioni si rimanda al sito www.albogestoririfiuti.it.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti, intermediazione e commercio (senza detenzione dei medesimi), e le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero devono prestare garanzie a favore dello Stato.
L’iscrizione per le attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti, bonifica dei siti contenenti amianto è subordinata alla prestazione di garanzie a favore della Regione territorialmente competente (non più a favore dello Stato).
In attesa di appositi decreti ministeriali da emanare per il momento si continuano ad applicare le disposizioni già in vigore ai sensi del D.Lgs. 22/97 e del Decreto n. 406/98 del Ministero dell’Ambiente.
La polizza si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente commesse nel periodo di iscrizione all’albo e garantisce le spese eventuali gravanti sull’ente garantito determinati da fatti dolosi o colposi dell’impresa a seguito di:
⦁ operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
⦁ bonifica;
⦁ ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
⦁ risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.
Il periodo quinquennale di iscrizione all’albo decorre dalla data della relativa delibera; decorso tale termine la garanzia rimarrà valida per ulteriori due anni per consentire al Ministero dell’Ambiente di verificare eventuali inadempienze commesse dall’impresa nel periodo di iscrizione.
Se ricorrono i presupposti per l’escussione della polizza, l’Ente garantito - con richiesta motivata inviata anche al Contraente - inviterà la società fideiubente a versargli la somma dovuta entro il limite massimo dell’importo garantito, con le seguenti modalità:
Per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
Per quanto riguarda le spese relative ad operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica o ripristino delle installazioni o delle aree contaminate, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
Il contratto di garanzia riconosce all’istituto fideiubente la facoltà di recesso a partire dal trentesimo giorno successivo alla raccomandata A/R inviata al Ministero e al contraente.
E’ previsto che le garanzie siano ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 4001. Queste riduzioni sono immediatamente applicabile per le garanzie a favore dello Stato, mentre per le garanzie a favore delle Regioni è necessario attendere un decreto ministeriale.
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