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Polizza di Assicurazione sulle Donazioni
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GENERALITÀ
Perché sottoscrivere una polizza di Assicurazione sulle Donazioni?
Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni.
L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
Per questo motivo, quando si acquista un immobile di tale provenienza, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione (è facoltà del terzo acquirente pagare l’equivalente in denaro anziché restituirlo in natura).
La polizza di Assicurazione sulle Donazioni garantisce dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente ad un immobile donato.
A cosa serve?
La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se il bene è stato oggetto di donazione.
La concreta possibilità che in un tempo futuro, anche lontano, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari, indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore e anche la certezza di chi compra.
Inoltre, l’eventuale ente finanziatore sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche.
La polizza di Assicurazione sulle Donazioni ha proprio questo importante obiettivo: sterilizzare i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa.
In questo modo la polizza:
a) protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;b) agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative.
Come funziona?
La polizza di Assicurazione sulle Donazioni prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario.
I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.
L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile sarà:
I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.
L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile sarà:
1)
Il valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;
2)
La somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;
3)
Le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione.
Che vantaggi offre?
La garanzia di vedere efficacemente protetti i propri interessi economici nei casi di acquisto, vendita e locazione di un immobile di provenienza donativa, oppure rispetto alla richiesta di finanziamento per l’acquisto del bene.
Chi può acquistare la polizza?
Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale finanziatore dell’immobile.
Quando si può acquistare?
Contestualmente all’atto di donazione, o successivamente qualora si renda necessario tutelarsi attraverso una garanzia di questo tipo.
Quanto costa?
Il costo della polizza sarà in funzione della somma che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale dell’immobile (somma massima assicurabile € 5 milioni).
Il premio di polizza si paga “una tantum” alla stipula del contratto assicurativo, e include la rivalutazione automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell’inflazione.
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