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Professioni Sanitarie

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R.C. PROFESSIONALE

PROFESSIONI SANITARIE

1)
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
A CHI É RIVOLTA LA COPERTURA
Al Medico Libero Professionista (Attività ambulatoriale Extramoenia);
Al Medico Libero Professionista (Attività ambulatoriale Extramoenia e attività svolta in regime libero professionale all’interno di Strutture Sanitarie Pubbliche, accreditate o private e/o Medico convenzionato SSN);
Al Medico Estetico Libero Professionista (Attività ambulatoriale Extramoenia);
Al Medico Estetico Libero Professionista (Attività ambulatoriale Extramoenia e attività svolta in regime libero professionale all’interno di Strutture Sanitarie Pubbliche, accreditate o private e/o Medico convenzionato SSN).

CHE COSA COPRE LA POLIZZA
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

RCO DIPENDENTI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.


RETROATTIVITÀ TEMPORALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico, secondo le condizioni di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:
  1. le spese per l'intervento di un legale
  2. le spese peritali
  3. le spese di giustizia nel processo penale
  4. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia comprende:
  1. controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti
  2. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge
  3. difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell' Assicurato
  4. controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività
  5. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 270,00.

La presente garanzia si intende prestata con massimale illimitato.
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.
2)
MEDICO OSPEDALIERO DIPENDENTE
(Colpa grave)
CHE COSA COPRE LA POLIZZA
La Società tiene indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:

  1. Dall’azione di rivalsa esperita dall’Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale;
  2. Dall’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda Pubblica di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

POSTUMA BIENNALE
L’Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto contestati/denunciati entro 2 (due) anni dalla data di scadenza della polizza.
La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell’Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio.

RETROATTIVITÀ TEMPORALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

TUTELA GIUDIZIARIA
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio.
3)
MEDICO DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA
A CHI É RIVOLTA LA COPERTURA
Al Medico Dipendente di Struttura Sanitaria Privata;
Al Medico Estetico Dipendente di Struttura Sanitaria Privata.

CHE COSA COPRE LA POLIZZA
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico dipendente di Struttura sanitaria privata, in quanto iscritto al relativo Albo.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti.
Qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall’azienda sanitaria che assicura il personale medico la presente polizza si intende prestata a secondo rischio, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

RCO DIPENDENTI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.


RETROATTIVITÀ TEMPORALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico, secondo le condizioni di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:
  1. le spese per l'intervento di un legale
  2. le spese peritali
  3. le spese di giustizia nel processo penale
  4. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia comprende:
  1. controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti
  2. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge
  3. difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell' Assicurato
  4. controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività
  5. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 270,00.

La presente garanzia si intende prestata con massimale illimitato.
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.

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