Polizza Postuma Indennitaria Decennale - Galgano SpA

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Polizza Postuma Indennitaria Decennale


RISCHI TECNOLOGICI

Prodotti altri danni ai beni

POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE
La Legge n. 210 02.08.04 ed il successivo decreto attuativo Dlgs 122 del 20.06.05 pongono a carico del costruttore l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile e dei danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 codice civile.

La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
La polizza dovrà essere disponibile all’atto del trasferimento della proprietà.
Le somme assicurate sono distinte in Sezioni e Partite.

Per quanto riguarda la Sezione dei Danni Materiali le partite sono:
  • opere (costo stimato di ricostruzione, partita obbligatoria);
  • costi di demolizione e sgombero (somma a primo rischio, concordata, facoltativa).

Alla Sezione di Responsabilità Civile la copertura è determinata da un Massimale concordato, ma non inferiore a € 500.000.

COMPROMESSO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
Il nuovo prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR.

Quali rischi copre la polizza
L’Assicurazione copre l’immobile nei primi dieci anni di vita successivi al termine dei lavori, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A, e derivanti da:
  • rovina totale o parziale;
  • gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata.
All’interno delle Condizioni di Assicurazione sono elencate le singole esclusioni. Si rinvia agli artt. 1, 3, 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Effetto e durata della copertura
Affinché il contratto di assicurazione diventi valido e garantisca la copertura sarà necessario presentare alle Compagnie il certificato di collaudo definitivo dell’opera ed eventuali altri documenti pattuiti come ad esempio gli elaborati emessi da una Società di Controllo Tecnico perché si possa emettere una appendice di attivazione della copertura ed incassare la rata a saldo del premio concordato.
Il contratto ha durata decennale ed è stipulato senza tacito rinnovo. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dall’ultimazione dei lavori, senza necessità di alcuna comunicazione.

Chi deve stipulare la polizza
La polizza di assicurazione Decennale Postuma Indennitaria è un prodotto a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili di nuova costruzione e viene di norma stipulata dal costruttore.

Emissione
L’emissione del prodotto è guidata dal sistema informatico.
Il processo è analogo a quello previsto per il prodotto Decennale Postuma, salvo che deve essere indicato il numero della polizza CAR, il premio alla firma è una percentuale di quello pattuito per la polizza (di norma il 20%) e le date di effetto e scadenza sono presunte in quanto dovranno essere confermate all’atto dell’attivazione della copertura.

Tariffa e limiti assuntivi
Anche la tariffa ricalca sostanzialmente quella del prodotto Decennale Postuma.


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