Garanzie per l'esercizio di attività
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CAUZIONI
GARANZIE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
GENERALITÀ
Le polizze fideiussorie per esercizio di attività, rilasciate a favore di enti locali o a partecipazione pubblica, assolvono alla funzione giuridico economica di soddisfare il requisito della capacità finanziaria, richiesto da disposizioni di legge, a determinate categorie di operatori che intendono avviare e/o regolarizzare una determinata attività imprenditoriale.
Si tratta di garanzie normalmente prestate a tempo indeterminato in quanto strettamente connesse con la natura ed il perdurare nel tempo dell’attività svolta; peraltro, proprio per tale ragione, frequentemente è riconosciuta al garante la facoltà di recedere dal contratto mediante invio di lettera raccomandata.
Il novero dei rischi garantiti è alquanto vario, con obblighi a volte ben precisati ma più spesso non delineati, che rendono la fideiussione di portata così ampia da includere qualsiasi fatto doloso e colposo che abbia procurato danni a terzi, sovrapponendosi in tal modo a rischi normalmente coperti dai tradizionali contratti assicurativi.
Le principali attività per le quali è attualmente prevista una cauzione sono:
A)
AGENZIE DI AFFARI E SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE
Le polizze sono rilasciate rispettivamente in favore della Questura e della Provincia a garanzia dell’osservanza, da parte del Contraente, delle norme vigenti per l’esercizio della specifica attività.
B)
SPEDIZIONIERI
La polizza è rilasciata in favore della Camera di Commercio, per un importo pari alla differenza tra l’ammontare del capitale sociale minimo di una S.p.A. e quello effettivamente versato, a garanzia dell’inadempienza alle disposizioni della Legge 14/11/1941 n.1442.
C)
RICEVITORIA DEL LOTTO
La polizza, rilasciata in favore dei Monopoli di Stato e prevista dall’art. 7 - comma 4 - Legge 19/4/1990 n. 85, è costituita a garanzia dell’esatto adempimento della raccolta del gioco del Lotto. È prevista la costituzione di una garanzia collettiva, di importo ridotto, da parte di più concessionari solidalmente responsabili.
D)
RACCOMANDATARI MARITTIMI
La cauzione, prevista dall’art. 8 della Legge 4/4/1977 n. 135, è costituita in favore delle Camere di Commercio, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio della professione di raccomandatario marittimo, il quale svolge attività di assistenza al comandante nei confronti dell’autorità locale e di terzi e per operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e di merci.
E)
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Diverse leggi regionali prevedono la prestazione di una garanzia fidejussoria per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della attività di Agenzie di Viaggio e Turismo, che devono operare attenendosi alle varie prescrizioni relative all’organizzazione dei viaggi (itinerario, termine per le iscrizioni e per le rinunce, durata e prezzo del viaggio).
Il mancato rispetto di tali adempimenti può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico dell’Agenzia di Viaggio, con eventuale escussione della garanzia disposta con apposito provvedimento adottato dall’organo competente (Assessore Regionale al Turismo, Giunta Regionale, etc.).
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