Allegato 4 - Modello Unico Precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi
Informativa Precontrattuale
Allegato 4
Modello Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi
Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (Art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
1. AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)VITO GALGANO, telefono: +39 348 520 6952, indirizzo e-mail: vito.galgano@galganospa.eu, iscritto nel RUI - Sez. A - N° A000014246, in data 17/02/2009, in qualità di Responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della GALGANO S.P.A., iscritta nel RUI - Sezione A - N° A000107929, in data 01/06/2007.
2. INFORMAZIONI SULL'AGENZIA
Sede Legale: Piazza IV Novembre 7 - 20124 Milano (MI)
Recapito telefonico: 02 8915 4055
Indirizzo di posta elettronica: comunicazioni@galganospa.eu
Indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@galganopec.it
Sito Internet: https://www.galganospa.eu
3. ISTITUTO COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE SVOLTAIVASS - Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS: (https://www.ivass.it/)
SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
L'intermediario, in qualità di Agente, agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:
- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC;
- ALLIANZ SOCIETÀ' PER AZIONI;
SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
a. L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Imprese di Assicurazione.b. Nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di Intermediazione per la quale l’Intermediario opera.
SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
L'Intermediario:
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, comunicando al contraente la denominazione delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- indica in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- indica le strategie di investimento proposte. inclusi gli opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.
- indica ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.
SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI E SUGLI INCENTIVI
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMIa. L'Intermediario percepisce compenso nella forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.b. Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto: €c. Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza: €d. Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizione dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione: €L'informativa sui costi è fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento UE n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.e. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.
L'Intermediario fornisce le seguenti informazioni:
- i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o asi pagamenti dovuti alle Imprese. se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
- Assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità.
- Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.
SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei Collaboratori e delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante il rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'Impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro i limiti di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto dai DIP aggiuntivi.c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
LAVORIAMO INSIEME.
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