Anticipazione contrattuale
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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
CAUZIONE PER L'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 35 comma 18
Sul valore del contratto d’appalto viene calcolato l’importo della anticipazione contrattuale pari al 20 % da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa (o bancaria) di importo pari all’anticipazione, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma lavori.
DELIMITAZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA
La cauzione è efficace dalla data di stipula dell’anticipazione.
L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante sui singoli stati di avanzamento lavori.
In ogni caso la garanzia si estingue ad ogni effetto alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
CONTENUTO DELLA GARANZIA
La polizza garantisce la restituzione, totale o parziale, delle somme corrisposte in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all’appaltatore, secondo i tempi contrattualmente previsti.
Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell’anticipazione.
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