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R.C. PROFESSIONALE
POLIZZA R.C. PROFESSIONALE AVVOCATO
L’insorgenza di un'ampia casistica di responsabilità professionale degli Avvocati incrementa notevolmente l’esigenza di assicurare i rischi professionali inesorabilmente connessi all’attività lavorativa, che è sottoposta a costanti possibilità di errori e imprevisti che se mal gestiti possono comprometterne la carriera e nondimeno il patrimonio personale del professionista.
CHE COSA COPRE LA POLIZZA
La polizza, modulabile secondo le esigenze del Cliente, tutela attraverso una combinazione di diverse garanzie, i danni cagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento per gli infortuni subiti sul lavoro da parte dei dipendenti addetti all’impresa (RCO). La polizza comprende la tutela giudiziaria prestata con massimale illimitato.
RCP LEGALE
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.
Inoltre la garanzia copre:
- la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
- l'espletamento delle funzioni di giudice tributario, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/04/1988 n° 117 - Responsabilità del Giudice;
- le consulenze offerte o effettuate ai clienti per il tramite di strumenti informatici, salvo che l’errore dipenda dall’inadeguato funzionamento del mezzo informatico.
RETROATTIVITÀ TEMPORALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.
RCO DIPENDENTI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico, secondo le condizioni di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:
- le spese per l'intervento di un legale
- le spese peritali
- le spese di giustizia nel processo penale
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
La garanzia comprende:
- controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge
- difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell' Assicurato
- controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività
- le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 270,00.
La presente garanzia si intende prestata con massimale illimitato.
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.
POSTUMA ILLIMITATA
L'assicurazione vale a favore dell’Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:
a) per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.b) Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 15 – Cessazione del rapporto assicurativo, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.c) A favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.
FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE CONTABILE
La garanzia è estesa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile – Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.
L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre CINQUE ANNI prima della data di effetto della polizza e non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L'assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.
ATTIVITÀ DI TRIBUTARISTA
La garanzia é estesa alle seguenti attività:
a) tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; - redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;b) domiciliazione ai fini fiscali;c) rappresentanza per i rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.
FORMULA YOUNG
L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 ( tre ) anni alla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.
GIUDICE DI PACE
La garanzia è estesa all’attività di Giudice di Pace svolta presso la Sede indicata, in prima facciata di polizza.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia assoluta di € 2.500,00.
In concomitanza di due o più franchigie si applicherà un’unica detrazione nella misura di € 2.500,00.
RCP LEGALE NEW ENTRY
Rivolto ai professionisti il cui compenso annuo sia inferiore ad € 125.000,00
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.
Inoltre la garanzia copre:
- la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
- l'espletamento delle funzioni di giudice tributario, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/04/1988 n° 117 - Responsabilità del Giudice.
- le consulenze offerte o effettuate ai clienti per il tramite di strumenti informatici, salvo che l’errore dipenda dall’inadeguato funzionamento del mezzo informatico.
POSTUMA ILLIMITATA
Ai sensi dell’art.1917 c.c. l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico, in dipendenza della responsabilità dedotta nel Contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente ai soli terzi danneggiati di cui sopra, l'indennità dovuta. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
FUNZIONE DI GIUDICE TRIBUTARIO
MEDIATORE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI A STUDIO PROFESSIONALE