Bonifica e ripristino dei siti inquinati - Galgano SpA

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Bonifica e ripristino dei siti inquinati

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CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
BONIFICA E RIPRISTINO DEI SITI INQUINATI
GENERALITÀ
Il codice ambientale, modificando significativamente la precedente normativa costituita dal D.M. n 471/1999, ha disciplinato la materia inerente ai siti inquinati con riferimento alla determinazione dei limiti quantitativi di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque, alle procedure da adottare per il prelievo e l’analisi dei campioni, per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di quelli inquinati.
Le operazioni di bonifica devono essere eseguite in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”.
La procedura, prevista dall’art. 242 è particolarmente articolata. Premettendo che l’analisi del rischio assume un ruolo centrale rispetto all’approccio tabellare nella definizione degli obiettivi di bonifica, il soggetto responsabile inizialmente è tenuto ad adottare le necessarie misure di prevenzione, successivamente deve predisporre un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento presentando alle autorità competenti un piano di caratterizzazione dell’area.
Se la contaminazione persiste, è presentato alla Regione un progetto relativo agli interventi di bonifica. Con l’approvazione del progetto sono stabiliti tempi e modalità di attuazione. Nel caso in cui sia la P.A., in assenza di segnalazione, ad accertare la contaminazione, gli interventi di bonifica valgono a costituire onere reale sui siti contaminati (art. 253) e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti eventualmente acquistati da soggetti terzi.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
Con il provvedimento di approvazione da parte della Regione del progetto operativo degli interventi di bonifica proposto dal soggetto responsabile, sono stabiliti anche i tempi e modalità di esecuzione degli interventi necessari ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi (comma 7 art. 242).
Una apposita certificazione, predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente sulla conclusione delle operazioni, costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie (art. 248).

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