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Buon adempimento e Risoluzione

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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
“GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO”
“GARANZIA PER LA RISOLUZIONE”
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 104
GENERALITÀ
La “garanzia di buon adempimento” e “la garanzia per la risoluzione” rappresentano una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Si tratta di garanzie finalizzate ad assicurare un particolare strumento di tutela per la pubblica Amministrazione, in relazione all’esecuzione di contratti aventi per oggetto esclusivamente lavori di particolare rilevanza economica. Pertanto non trovano applicazione nei contratti aventi per oggetto contratti di fornitura o servizi.
Si tratta di due garanzie che per così dire prendono il posto della c.d. “garanzia globale di esecuzione” - contemplata dal D.Lgs. 163/2006 - che non ha mai trovato effettiva applicazione.
Le due garanzie vengono prestate – in luogo della garanzia definitiva di cui all’art. 103 - per gli affidamenti di appalti di lavori a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d’asta superiore a € 100 milioni.
Entrambe le garanzie possono altresì esser richieste, in caso di risoluzione del contratto con il contraente originario, nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto.



LA GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO
Deve essere costituita con le medesime modalità previste per la tradizionale cauzione definitiva di cui all’art. 103 commi 1 e 2
MASSIMALE

Pari al 5% fisso dell’importo contrattuale, senza l’applicazione di incrementi in funzione della percentuale di ribasso; non sono previste riduzioni in funzione dell’avanzamento dei lavori.


SVINCOLO

È efficace dalla data di perfezionamento del contratto e cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



CONTENUTO

A garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento con particolare riferimento al rimborso delle maggiori somme pagate dalla stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale delle prestazioni eseguite, nonché di quelle corrisposte per l’inosservanza alle norme e prescrizioni in materia di tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori.
Risulta pertanto esclusa la copertura per la maggiore spesa eventualmente sostenuta per il completamento del contratto, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’affidatario. Tale copertura è infatti assicurata dalla garanzia per la risoluzione.


LA GARANZIA PER LA RISOLUZIONE
Ha natura accessoria rispetto alla garanzia di buon adempimento, ed opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici stesso.
MASSIMALE

Pari al 10% dell’importo contrattuale  con il limite massimo di
€ 100 mln. in valore assoluto.


SVINCOLO

È efficace dalla data di perfezionamento del contratto, e  anche questa garanzia non è soggetta a riduzioni in funzione dell’avanzamento dei lavori, e si svincola:
  • alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
  • a seguito di escussione o decorsi tre mesi dalla data di riaffidamento dei lavori ad altro soggetto.
CONTENUTO

La polizza garantisce, nei limiti dei danni effettivamente subiti:
  • i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante, nonché,
  • l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale originario e l’importo contrattuale del riaffidamento.




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