Cauzione definitiva
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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
CAUZIONE DEFINITIVA
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 103 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
Salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 103, l’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi ed oneri assunti con la firma del contratto, con particolare riferimento:
- al rimborso delle maggiori somme pagate dalla stazione appaltante, rispetto alle risultanze della liquidazione finale delle prestazioni eseguite dall’aggiudicatario;
- alla maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento del contratto (in caso di risoluzione in danno dell’affidatario;
- alle somme corrisposte dalla stazione appaltante per l’inosservanza dell’appaltatore alle norme e prescrizioni in materia di tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica delle maestranze impiegate nell’esecuzione del contratto.
L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste per la polizza provvisoria di cui all’art. 93 comma 7 (50% - 30% - 20% - ecc.) in funzione delle certificazioni di cui l’impresa stessa è munita.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura nell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data del certificato d’ultimazione dei lavori.
E’ facoltà della stazione appaltante in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 che saranno eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per loro natura debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori di prodotti o macchinari di precisione.
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