Cauzione provvisoria
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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
CAUZIONE PROVVISORIA
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
La “Cauzione Provvisoria”, salvo le previsioni previste nei commi 1 e 10 dell’art. 93, è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione nei confronti di quest’ultimo di informazione antimafia interdittiva.
La cauzione si svincola:
⦁ Per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;⦁ Per i non aggiudicatari, tramite tempestiva comunicazione di svincolo da parte della stazione appaltante, e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione, anche prima della scadenza del termine di efficacia della garanzia.
Salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 93, la garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario del contratto.
Il comma 8 dell’art. 93 contempla una deroga all’obbligo di presentare l’impegno su indicato, riservato alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dalle medesime imprese.
L’art. 3 del Codice dei contratti pubblici, definisce:
MEDIE IMPRESE
Quelle imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 mln. di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 mln. di euro;
PICCOLE IMPRESE
Quelle imprese che hanno meno di 50 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 mln. di euro;
MICROIMPRESE
Quelle imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 mln. di euro.
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria deve essere valida per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, che coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione dei documenti previsti per la partecipazione.
Il bando o l’invito possono peraltro prevedere un minore o maggiore termine di validità, con l’eventuale obbligo del garante a rinnovare la garanzia fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione.
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