Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
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CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI
GARANZIE FIDEIUSSORIE IN MATERIA DI RIFIUTI
Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006), noto anche come “codice ambientale”.
L’esigenza di riordinare una materia sempre in evoluzione e con molteplici interventi normativi accumulati negli anni, nonché la necessità di adeguamenti alla legislazione comunitaria hanno portato alla emanazione del decreto che, in particolare nella parte quarta e sesta, regolamenta la materia dei rifiuti, delle bonifiche e della tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, abrogando nel contempo una larga parte della precedente normativa (tra cui il decreto Ronchi e l’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349).
Nell’ottica di tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e la salute dei cittadini, la nuova normativa si prefigge lo scopo di trattare organicamente l’intera problematica della gestione dei rifiuti, intesa come l’insieme delle varie attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo e messa in sicurezza delle discariche e degli impianti di smaltimento, una volta terminato il ciclo di trattamento della varie tipologie di rifiuti.
Ai sensi dell’art. 184 i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti urbani
a) rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da luoghi adibiti a civile abitazione;
b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera ), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 comma 2, lettera g);
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) rifiuti giacenti sulle strade pubbliche o ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.
Rifiuti speciali
a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo;
c) rifiuti da lavorazioni industrali, salvo quanto disposto dall'art.185;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali, commerciali, sanitarie ed attività di servizio;
e) rifiuti d'attività di recupero e smaltimento rifiuti e trattamento acque;
f) macchinari ed apparecchiature obsolete, veicoli a motore fuori uso e loro parti;
g) combustibile derivato da rifiuti;
h) rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Rifiuti pericolosi
Sia i rifiuti urbani che quelli speciali possono essere classificati "rifiuti pericolosi". Essi sono elencati nel "elenco comunitario dei rifiuti" (CER) e riportati nell'allegato D alla parte IV del DLG 152/2006, che riproduce il testo della direttiva ministeriale del 9 Aprile 2002 e presentano almeno una delle seguenti caratteristiche di pericolosità: esplosivo, comburente, infiammabile o facilmente infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, eco-tossico, sostanze che a contatto con altri elementi sprigionano gas tossici, sostanze che dopo l'eliminazione danno origine a sostanze con le caratteristiche sopra elencate.
La regolamentaizone di determinate materie (quali attività di bonifica, gestione di discariche e la stessa gestione dei rifiuti) è stata oggetto di specifici provvedimenti a livello locale che hanno reso la normativa estremamente complessa ed articolata e, spesso, oggetto di applicazione secondo modalità disomogenee sul territorio nazionale.
GENERALITÀ
L’art. 208 prevede che i soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio la quale, convocata una conferenza di servizi, in caso di valutazione positiva approva il progetto ed autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.
L’approvazione sostituisce ad ogni effetto autorizzazioni rilasciate da altri enti e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, rappresentando dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
⦁ i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
⦁ i requisiti tecnici del sito;
⦁ le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
⦁ la localizzazione dell’impianto da autorizzare;
⦁ il metodo di trattamento e di recupero;
⦁ le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
⦁ le garanzie finanziarie richieste;
⦁ la data di scadenza dell’autorizzazione;
⦁ limiti di emissione in atmosfera per processi di trattamento energetico dei rifiuti.
L’autorizzazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
L’autorizzazione ha durata di 10 anni ed è rinnovabile. Almeno 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata apposita domanda alla Regione. L’attività può essere proseguita fino alla decisione, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
Se a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto non risultano soddisfatte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto, l’autorizzazione è revocata.
L’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione ne cura l’inserimento in un elenco nazionale tenuto dall’Albo nazionale gestori ambientali.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi del comma 11 dell’art. 208, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione dovrà contenere le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto.
Le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. 36/2003, il quale prevede:
1)
La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’art. 4.
In caso di autorizzazione per lotti della discarica (art. 10 - comma 3) la garanzia può essere prestata frazionata.
La polizza rimane in vigore per due anni successivi alla comunicazione di chiusura da parte dell’ente territoriale competente.
2)
La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’art. 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post - operativa.
In caso di autorizzazione per lotti della discarica (art. 10 - comma 3) la garanzia può essere prestata frazionata.
La polizza rimane in vigore per almeno trenta anni successivi alla comunicazione di chiusura da parte dell’ente territoriale competente.
La discarica può essere considerata chiusa solo dopo l’ispezione finale da parte dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione e dopo la comunicazione di chiusura al gestore. Quest’ultimo, tuttavia, rimane responsabile della manutenzione della discarica anche nella gestione post - operativa per il periodo durante il quale la discarica può provocare rischi per l’ambiente.
Date le caratteristiche di questa polizza sotto il profilo della durata, si sottolinea che le Compagnie saranno disponibili ad intervenire solo in presenza della disponibilità del beneficiario ad accettare polizza di durata pari a 5 anni (o 5+1 o 5+2) a scadenza determinata e con la previsione di una clausola che preveda la non escutibilità della garanzia in caso di mancato rinnovo/proroga della stessa alla scadenza.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 210 (che disciplina le modalità di gestione di impianti in alcuni casi particolari), l’autorizzazione rilasciata dalla Regione dovrà contenere le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
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