Permuta Immobiliare
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CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
PERMUTA IMMOBILIARE
NORMATIVA NAZIONALE
Il contratto di permuta è un contratto fra due o più parti avente per oggetto il reciproco trasferimento di cose o di altri diritti da un contraente ad un altro ed è disciplinato dagli articoli 1552 - 1555 del Codice Civile.
Tale fattispecie, rientra tra quelle forme di contratto attraverso le quali avviene preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento sull’immobile, ed è assoggettato alla disciplina giuridica della su citata Legge 210/2004.
GENERALITÀ
Per la configurazione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura è essenziale la pattuizione dello scambio di cose di rispettiva proprietà dell’uno e dell’altro contraente.
Il contratto di cessione di proprietà di un’area, in cambio di un fabbricato o di parte di esso, da erigere sull’area medesima a cura e con i mezzi del cessionario, partecipa della natura giuridica del contratto di permuta di bene presente con altro futuro.
Nella permuta immobiliare, pertanto, il proprietario vende all’impresa un terreno edificabile pattuendo a titolo di corrispettivo la cessione di unità immobiliari.
Il proprietario può cautelarsi, per la consegna delle unità immobiliari, facendosi garantire dall’impresa acquirente con una polizza fideiussoria.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
Di norma la polizza viene rilasciata per un periodo di tempo pari a quello previsto per la stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile promesso in permuta (rogito), con tacito rinnovo.
Quanto alle condizioni di garanzia, si applicano quelle previste dalla Legge 210/2004 e relativo D.Lgs di attuazione (v. scheda precedente).
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