Rimborso del credito IVA - Galgano SpA

Vai ai contenuti

Rimborso del credito IVA

Prodotti > Cauzioni
CAUZIONI
Pagamenti e rimborsi di imposte

RIMBORSO DEL CREDITO IVA

GENERALITÀ
I contribuenti che in base all’art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando mediante polizza fideiussoria.
Analogamente, determinate categorie di contribuenti possono chiedere tale rimborso anche in via trimestrale presentando, in luogo della denuncia annuale, speciale domanda con le indicazioni previste dalla Legge. In conformità a recenti disposizioni del Ministero delle Finanze non saranno tenute a presentare la polizza le imprese cosiddette “virtuose”, vale a dire quelle  Società soggette a credito IVA strutturale, costituite da almeno 5 anni e che non hanno significative pendenze aperte con l’Amministrazione finanziaria.

Un’altra particolare forma di rimborso del credito IVA riguarda la compensazione di gruppo (D.M. 13.12.1979).Possono parteciparvi le Società di capitali possedute da una sola controllante per un ammontare superiore al 50% delle azioni o delle quote.
Obblighi e benefici della compensazione:
  • i crediti delle singole Società restano compensati immediatamente con i debiti di altre Società;
  • le Società che a fine anno beneficiano della compensazione dei loro crediti trasferiti con i debiti trasferiti di altre Società, devono garantire il credito compensato.

In particolare, per quanto maggiormente rileva ai fini della nostra operatività, riguarda i contribuenti che hanno diritto di chiedere il rimborso del  credito  IVA, se di importo superiore ad € 15.000 (elevato ad € 30.000) e previa costituzione di garanzia fideiussoria, nei seguenti casi previsti dall'art. 30 del DPR 633/72 e s.m.i.:


🡪 Operazioni soggette ad imposta con aliquote mediamente inferiori a quelle dell'imposta applicata sugli acquisti ed importazioni (comprese le prestazioni di servizi che prevedono il meccanismo dell’inversione contabile, riverse-charge, ai sensi dell’art.17, comma 6, DPR n. 633/1972);
🡪 Operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto della territorialità ai sensi dell'art. 7 del DPR 633/72;
🡪 Acquisti di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
🡪 Operazioni non imponibili (artt. 8, 8bis e 9 DPR 633/72) per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
🡪 Esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa o di prodotti agricoli e ittici;
🡪 Operazioni del rappresentante fiscale di soggetti non residenti che operano nel nostro Paese senza stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 17 – 2^ comma del DPR 633/72;
🡪 Cessazione dell’attività dell’iimpresa e minore eccedenza detraibile nell’ultimo triennio (in questi casi non opera il limite di € 2.582,28).

E’ necessario evidenziare che il Decreto Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata – GU n. 277 del 28-11-2014), entrato in vigore il 13.12.2014, ha sostituito l’art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, per quanto rileva ai fini della ns. operatività, si richiama l’attenzione sui seguenti commi dell’art. 38 bis:
Dlgs. 21 novembre 2014 n. 175 – Art. 13 – Esecuzione dei rimborsi.
COMMA 3
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore ad € 15.000 (successivamente elevato ad € 30.000) ad sono eseguiti previa presentazione della relativa  dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa</b> di cui all’art. 10 comma 7 del D. L. 1-07-2009 n. 78.  Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche del contribuente:
⦁ Il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40 %; la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40 %; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessione di rami d’azienda;
⦁ Se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate, le azioni o le quote della società non risultano cedute per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
⦁ Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

COMMA 4
Sono eseguiti previa presentazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore ad € 15.000 quando richiesti:
a) Da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni;
b) Da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica;
c) Da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3 presentano dichiarazione o istanza da cui emerge un credito richiesto a rimborso privo del visto di conformità;
d) Da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

COMMA 6
Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

Pertanto, fatte salve le ipotesi previste dal comma 5, la nuova regola, rispetto al recente passato, è la possibilità per gli operatori economici di ottenere il rimborso del credito iva senza la prestazione di alcuna garanzia, utilizzando la modalità del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.
RIMBORSO ANNUALE E IN CONTO FISCALE
A decorrere dall’ 1/1/1998 i contribuenti che vantano un credito IVA nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria di importo fino ad € 516.456,90 devono chiederne il rimborso mediante apposita istanza (modello VR) al Concessionario della riscossione.
Per rimborsi eccedenti il suddetto importo di € 516.456,90 (limite massimo erogabile dal Concessionario, comprensivo di eventuali crediti compensati) devono essere presentate due garanzie separate:

Una per il rimborso di competenza del Concessionario (fino ad € 516.456,90).


L’altra a favore dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente per la parte eccedente il limite del Concessionario

RIMBORSO INFRANNUALE
Possono essere richiesti esclusivamente nei succitati casi 1) - 2) - 3) (purchè l’acquisto di beni ammortizzabili sia di ammontare superiore a due terzi del valore totale degli acquisti - art. 52 L. 342/2000), previa presentazione di un'apposita istanza alla competente Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri di riferimento (l’ultimo confluisce nella dichiarazione annuale).
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
La polizza garantisce all’Amministrazione Finanziaria il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l’ IVA, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse, dovuti dal contraente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità della garanzia:
  • eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate relativamente all’anno cui si  riferisce la garanzia;
  • crediti aventi lo stesso titolo (IVA, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell’Amministrazione nei confronti del contraente, relativi all’anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.
Nel caso vi siano più fideiussioni, con  riferimento  a diversi periodi di imposta, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l’atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari.  Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi massimali.
La garanzia è efficace a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso e per una durata di tre anni, ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione di tale termine, a seguito di ritardata consegna da parte del contribuente dei documenti richiesti dall’Amministrazione Finanziaria (art. 57 - 1^ comma - DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate o il Concessionario comunicano al garante la data di erogazione del rimborso e l’eventuale periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento e lo eseguono previa conferma della validità della garanzia. Qualora la comunicazione del rimborso avvenga trascorsi sei mesi dall’emissione del contratto, il fideiussore ha facoltà di dichiarare la cessazione dell’impegno assunto.
In ogni caso la polizza cessa automaticamente decorsi dodici mesi dall’emissione, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l’esecuzione del rimborso.

LAVORIAMO INSIEME.
Scrivici, risponderemo entro 24h.

C.F. 03690120757 | Partita I.v.a.: IT03690120757  |  Iscrizione RUI Ivass Sezione A n° A000107929  | Privacy Policy | Cookie Policy   | Reclami
Indirizzo
Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano (Italia)
Telefono
Tel.: +39 02 8915 4055
Fax: +39 02 8715 2892
Email
comunicazioni@galganospa.eu
comunicazioni@galganopec.it
Social
Torna ai contenuti