Spedizione transfrontaliera dei rifiuti
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CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI
NORMATIVA
Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;
Decreto Ministero Ambiente 3 settembre 1998 n. 370
“Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”.
Art. 194 D. Lgs 152/2006
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
La fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti è rilasciata a favore del Ministero dell’Ambiente (per un importo determinato in base ai quantitativi ed ai costi di trasporto/smaltimento dei rifiuti, nonché degli oneri di bonifica dei siti inquinati) e copre le eventuali spese sostenute per il trasporto, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, nonché i costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.
Ciascun trasporto, che deve essere preventivamente autorizzato, è preceduto dalla notifica della spedizione all’autorità competente del paese di destinazione ed è corredato da un bollettino di accompagnamento rilasciato dall’autorità competente di spedizione (regione o provincia autonoma di partenza del trasporto) che verifica la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali ed agli importi stabiliti, svolgendo altresì le relative attività di sorveglianza.
Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti il massimale di garanzia si intende comunque operativo per ciascuna spedizione.
La polizza è svincolata decorsi quattro mesi dal ricevimento, da parte dell’autorità competente di spedizione, del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, purché entro tale termine non venga notificata al fideiussore o alla ditta contraente - anche a cura del Ministero Ambiente - la richiesta di escussione della garanzia.
Il garante è obbligato a rendere la propria prestazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta motivata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e senza la facoltà di poter opporre alcuna eccezione.
L’art. 194 del codice ambientale prevede che con un Decreto del Ministro dell’Ambiente (da emanare) siano disciplinati i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 4001.
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