Diritti doganali
CAUZIONI
Garanzie per anticipazioni di contributi statali e regionali
DIRITTI DOGANALI
NORMATIVA GENERALE
NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DOGANALE
- Trattato di Roma 1957
- Trattato di Maastricht 1992
- Regolamento CE 2220/1985
- Regolamento CE 673/2004
- Regolamento CE 1346/2005
- Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)
- Regolamento CEE n. 2454/93 (Regolamento Comunitario di Attuazione)
- Regolamento CEE 2787/2000 (modifica del Reg. 2454/93)
- D.P.R. 23/1/1973 n. 43 (Testo Unico Legislazione Doganale - TULD)
- Legge 8/5/1998 n. 146 (art.28-ulteriori modifiche al TULD)
- D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e s.m.i. (Testo Unico delle Accise)
GENERALITÀ
La richiesta di garanzie fideiussorie per diritti doganali, ha registrato nel corso degli ultimi anni una naturale contrazione a seguito del processo di integrazione europea e del crescente numero di Paesi aderenti alla CE.
Per contro, un incremento della domanda di garanzia per aiuti e sovvenzioni si è manifestata da parte di vari operatori economici, in relazione all’attuazione delle politiche comunitarie nei diversi settori merceologici, che trovano il loro fondamento normativo principalmente nel Trattato di Roma del 1957, in quello di Maastricht del 1992 e nei relativi Regolamenti di applicazione.
In particolare, nel settore agricolo, che assorbe la maggior parte delle risorse comunitarie, il Regolamento CEE n. 2220/85 e s.m.i., fissa le modalità comuni di applicazione del regime delle Cauzioni.
Le garanzie previste dai vari Regolamenti CE possono essere divise in due categorie in relazione ai Beneficiari delle stesse:
B)
AGEA
(ex Aima, Eima) Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per le garanzie relative all’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari
A)
AMMINISTRAZIONI STATALI
(dogana, intendenza di finanza, ministero competente, ecc.) per garanzie relative a diritti di prelievo, transiti comunitari, titoli import-export.
DIRITTI DOGANALI
SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA
Il regime doganale di "transito esterno" (Art.91 e seguenti Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario) consente la circolazione in sospensione di imposta, da una località all'altra del territorio doganale della comunità, di alcune tipologie di merci previa costituzione di idonea garanzia, volta ad assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte sulla merce che possono risultare dovute. Le tipologie di merci si distinguono in:
a) Merci non comunitarie, non soggette ai dazi, all'importazione e ad altre imposte, nè alle misure di politica commerciale;
b) Merci comunitarie da esportare verso Paesi terzi e per le quali sono espletate le corrispondenti formalità doganali;
DEPOSITO DOGANALE DI MERCI IN MAGAZZINI DI PROPRIETÀ PRIVATA
Per deposito doganale si intende qualsiasi luogo autorizzato dall'Autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci non comunitarie possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite.
Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento di merci non comunitarie, senza che le stesse siano soggette ai dazi, all'importazione ed all'I.V.A. ed a qualunque altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica.
i depositi doganali possono essere pubblici oppure privati.
La gestione del deposito doganale privato è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Autorità doganale. Nell'autorizzazione sono stabilite le condizioni di gestione del deposito doganale.
Il depositario ha la responsabilità:
a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito;
b) di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale;
c) di osservare le eventuali disposizioni particolari fissate nell'autorizzazione.
L'Autorità doganale può richiedere al depositario di fornire una garanzia in relazione alle responsabilità da esso assunte.
DEPOSITO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA
Le merci in custodia temporanea sono quelle presentate in dogana e in attesa di ricevere una specifica destinazione (art. 50 Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario).
Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall’autorità doganale ed alle condizioni da essa stabilite e non possono formare oggetto di manipolazioni, ad eccezione di quelle destinate a garantirne la conservazione.
L’Autorità doganale può esigere dal depositario delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento delle obbligazioni doganali, che potrebbero sorgere a seguito di sottrazione delle merci al controllo doganale (art. 203 Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario) oppure a seguito di inadempienza di uno degli obblighi derivanti dalla permanenza in custodia temporanea e/o dall’inosservanza delle condizioni stabilite per la concessione di dazi all’importazione ridotti o nulli (art. 204 Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario).
TEMPORANEA IMPORTAZIONE
Con il termine “perfezionamento attivo” (così denominato in quanto comporta un’attività produttiva di valore per il paese che la effettua) si indica il regime doganale della temporanea importazione per la riparazione, lavorazione ed utilizzazione di talune merci.
Questo regime si articola nei due sistemi alternativi della “sospensione” e del “rimborso”.
Il primo è concesso quando il richiedente manifesti l’intenzione di riesportare fuori del territorio doganale comunitario i prodotti risultanti dalle operazioni di perfezionamento. Il pagamento dei dazi all’importazione e dei diritti doganali attinenti alla fiscalità (Iva e accise) resta sospeso, previa costituzione di una cauzione in misura pari all’ammontare di quanto dovuto all’Amministrazione doganale in caso di importazione definitiva delle merci stesse.
Il secondo è concesso quando esiste la possibilità di riesportare i prodotti compensatori principali nonostante l’impresa non sia in grado di assicurare, in sede di richiesta dell’autorizzazione, la riesportazione dei prodotti ottenuti con le operazioni di perfezionamento attivo. In quest’ultimo caso la prestazione della garanzia consente di sospendere il pagamento dei diritti doganali sulle merci importate, che verrebbero rimborsati all’atto della riesportazione verso paesi terzi dei prodotti “perfezionati”.
DIRITTI DOGANALI IN SOSPESO ED IN CONTESTAZIONE
L’obbligo del debitore al pagamento dei dazi doganali può essere sospeso in talune circostanze (domanda di sgravio dei dazi, sospensione dell’esecuzione del provvedimento adottato dall’Autorità doganale, ecc.) previa costituzione di idonea garanzia, valida fino alla decisione dell’Autorità doganale o alla definizione delle eventuali controversie insorte circa l’entità dei diritti dovuti relativamente alle merci dichiarate (art. 243 e segg. Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario).
PAGAMENTO DIFFERITO OPERAZIONI FUORI CIRCUITO DOGANALE E FUORI ORARIO
L’art. 239 del Reg. CEE 2454/93 prevede che le visite di controllo alle merci siano effettuate nei luoghi e negli orari stabiliti dall’autorità doganale e che su richiesta del dichiarante possano essere effettuate in luoghi ed orari diversi, con oneri a carico del dichiarante, al quale può essere richiesta la costituzione di specifica fideiussione a garanzia del pagamento delle indennità e delle spese.
PAGAMENTO PERIODICO/DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI
L’Autorità doganale può consentire, agli operatori che ne facciano richiesta, una dilazione di pagamento dell’importo dei dazi subordinatamente alla costituzione di idonea garanzia (artt. 224 – 225 Reg. CEE 2913/92 - Codice doganale comunitario).
Per la dogana di Trieste è previsto il differimento del pagamento dei diritti doganali per un massimo di centottanta giorni, ai sensi del decreto ministeriale n. 7207 div. II del 18 giugno 1923.
PROCEDURE DOGANALI SEMPLIFICATE
L’Autorità doganale può consentire di sostituire i controlli “fisici” sulle merci, provenienti da paesi terzi o esportate verso paesi terzi, con controlli indiretti, sulla base dei documenti commerciali, amministrativi e contabili identificativi delle merci, che l'operatore è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione Doganale (art. 76 Reg. CEE 2913/92-Codice doganale comunitario).
Questa procedura è consentita previa costituzione di cauzione da parte dell’interessato a garanzia del pagamento di eventuali diritti doganali.
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