Regolamenti CE - Galgano SpA

Vai ai contenuti

Regolamenti CE

CAUZIONI
Garanzie per anticipazioni di contributi statali e regionali
REGOLAMENTI CE
CERTIFICATI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE
Gli operatori economici devono presentare al Ministero delle Attività Produttive le domande volte all’ottenimento dei certificati di importazione o di esportazione allegando una cauzione, anche sotto forma di garanzia fideiussoria, il cui ammontare è stabilito dai singoli regolamenti di settore.
Il certificato ottenuto impegna il titolare ad effettuare le relative operazioni doganali nei termini e secondo le modalità riportate sul titolo stesso. La fideiussione, che può assumere la forma di cauzione singola o cumulativa (con riaccredito dell’ammontare delle operazioni perfezionate ed a seguito del relativo provvedimento di svincolo), garantisce il beneficiario in merito al corretto utilizzo dei titoli per un periodo di due anni dalla data di emissione della polizza (termine automaticamente prorogato di sei mesi in caso di mancata notifica dell’attestazione di svincolo).
Si segnala che il testo di fideiussione prevede la rinuncia espressa del garante a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito dalla polizza (deroga all’art. 1939 C.C.).
Tale rischio è pertanto assumibile ove il Ministero sia disposto ad accettare l’eliminazione di tale clausola.
GARANZIE ASSIMILATE AI DIRITTI DOGANALI
Contrassegni importazione prodotti alcolici

NORMATIVA
D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (art. 13)

Il D. Lgs. 504/95 stabilisce che determinati prodotti alcolici, soggetti ad accisa, siano muniti di contrassegni fiscali. I prodotti immessi al consumo con tali contrassegni sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. La cauzione viene in tutto o in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga.    
Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l’importazione. L’autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all’ammontare dell’accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto o in parte incamerata se nel termine di 12 mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l’importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati.

ACCISE DEPOSITO
Normativa
  • 98/113 Reg. CEE 2913/92 e 503/548 Reg. CEE 2454/93.
  • D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (T.U. delle Accise) e s.m.i.

Prodotti sottoposti ad Accise
(Benzina, Petrolio, Gasolio, Olii combustibili e lubrificanti, Gas metano, Alcole e bevande alcoliche, Energia elettrica)
Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di merci soggette ad accisa (ex imposta di fabbricazione e di consumo) in regime sospensivo vengono effettuate per il tramite di un “deposito fiscale”, quale definito nella normativa suesposta.
Il deposito fiscale è la struttura in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite le merci sottoposte ad imposizione fiscale (accisa) e delle quali il soggetto individuato (depositario autorizzato) è il titolare e responsabile della loro gestione. Per "deposito fiscale" si intende qualsiasi luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite. Il regime del "deposito fiscale " permette l’immagazzinamento di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione, all’IVA e a qualunque altra imposizione o restrizione per la loro immissione in libera pratica. Il deposito è definito regime "sospensivo", in quanto durante lo stoccaggio della merce il pagamento dei diritti doganali resta sospeso, e regime "economico”, poiché questa procedura sospensiva permette di negoziare, come se fossero ancora all’estero, le merci giacenti nel deposito. Il deposito può essere pubblico, se utilizzabile da chiunque, oppure privato, se destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario. Il depositario è colui che ha la responsabilità di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito, nonché di rispettare gli obblighi previsti nell’autorizzazione. Il depositante invece è sempre responsabile dell’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime del deposito doganale.
Per il vincolo della merce al regime del deposito e per il pagamento dei diritti doganali che gravano sulle merci, il depositario, ove non usufruisca di esonero per notoria solvibilità o affidabilità, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di entità pari al 10% dell’imposta gravante sul quantitativo massimo dei prodotti custoditi nel deposito fiscale.
La durata della garanzia è annuale e rinnovabile salvo disdetta data con un preavviso di 180 giorni.

ACCISE CIRCOLAZIONE
Normativa
  • 98/113 Reg. CEE 2913/92 e 503/548 Reg. CEE 2454/93.
  • D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (T.U. delle Accise) e s.m.i.

La circolazione nello Stato e nel territorio della U.E., in regime di sospensione, di prodotti soggetti ad accisa, per legge deve avvenire solo tra “depositi fiscali” e/o operatori professionali in quanto, diversamente, ogni Stato membro interessato dall’attraversamento delle suddette merci potrebbe esigere i relativi diritti all’ingresso e restituirli nel momento dell’uscita delle merci stesse.
La disposizione comunitaria rende più agevoli i rapporti tra i vari servizi doganali in quanto il controllo viene effettuato solo alla fine del viaggio, con il riscontro della corrispondenza quali-quantitativa della merce in partenza con quella in arrivo. Salvo il caso di sospetti abusi, gli uffici doganali di transito si limitano a controllare l’integrità dei sigilli senza prendere visione della merce;

Il trasferimento del prodotto in tale regime avviene con la trasmissione di un documento di accompagnamento, denominato DAA, in modo da permettere che l’accisa sia esigibile solo al momento del prelevamento del prodotto nel Paese di destinazione.
Il depositario che spedisce la merce in sospensione di accisa, ove non usufruisca di speciale esenzione per il possesso di requisiti di affidabilità o per notoria solvibilità, deve prestare garanzia, anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, in luogo del vettore o del destinatario, per l’ammontare delle accise stesse e nella misura del maggiore importo tra l’accisa prevista nel Paese di partenza e quella prevista nel Paese comunitario di destinazione.

Le suddette garanzie possono essere di diverso tipo:
  • ISOLATE: in caso di operazioni singole
  • GLOBALI: garantiscono un certo numero di operazioni facenti capo al medesimo obbligato
  • FORFETTARIE: garantiscono un certo numero di operazioni riconducibili a diversi soggetti obbligati (generalmente questo tipo di garanzia viene richiesta dagli spedizionieri)

Per le operazioni singole la garanzia dura almeno 4 mesi, mentre per le operazioni globali la durata è annuale o biennale, aumentata di ulteriori 4 mesi.
La copertura vale per l’intero percorso, compreso il transito attraverso paesi EFTA, e si svincola con l’appuramento della spedizione, che avviene con la restituzione del terzo esemplare del documento di accompagnamento delle merci munito, degli estremi della presa in carico da parte del destinatario del prodotto, al quale verrà trasferito l’obbligo del pagamento dell’accisa nel momento dell’immissione al consumo.

L’art.4 del D.Lgs. 504/95 prevede che, in caso di “perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”.
Ove non ricorra la suddetta ipotesi le merci vengono presuntivamente considerate immesse al consumo e quindi assoggettate al pagamento delle accise.
Si ritiene buona prassi assuntiva la preventiva verifica dell’esistenza della specifica copertura assicurativa sulle merci trasportate.

LAVORIAMO INSIEME.
Scrivici, risponderemo entro 24h.

C.F. 03690120757 | Partita I.v.a.: IT03690120757  |  Iscrizione RUI Ivass Sezione A n° A000107929  | Privacy Policy | Cookie Policy   | Reclami
Indirizzo
Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano (Italia)
Telefono
Tel.: +39 02 8915 4055
Fax: +39 02 8715 2892
Email
comunicazioni@galganospa.eu
comunicazioni@galganopec.it
Social
Torna ai contenuti